| Autore |
Messaggio |
LEGISLATORI
Rappresentante di Cabala

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Affisso: Mer 17 Nov, 2004 Oggetto del Messaggio: Le Leggi Della federazione. |
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sono qui esposti i quindi articolidel codice penale, così da permettere anche ai non risedenti di sapere le leggi in Vigore.
1. Recar danno fisico, magico o spirituale ad un avventuriero sul suolo delle Città Protette costituisce reato, con qualsiasi mezzo tale scopo venga ottenuto. Il giudizio spetta ai soli Legislatori che stabiliranno di volta in volta la pena più opportuna secondo la gravità del delitto, la sua intenzionalità ed il numero delle vittime.
Sono considerati quindi reati l'uccisione, la razzia di cadaveri, il furto e l'accaparraggio di armi cadute ad un avventuriero disarmato o di altro equipaggiamento perso durante un duello in cui non si è stati coinvolti. Depredare un corpo di un ricercato è considerato anch'esso illegale. Uccidere per legittima difesa è accettato, purché sia dimostrata l'assenza di atti ostili precedenti all'aggressione e la preterintenzionalità dell'assassinio.
Ognuno è responsabile non solo delle proprie azioni, ma anche di quelle del proprio compagno di avventura.
I Cavalieri del Sacro Ordine o i Legislatori costretti a punire un criminale in una delle città protette saranno esenti da questo decreto.
2. E' fatto divieto ad alcuna persona non appartenente all'Ordine dei Legislatori di interferire in alcun modo nell'opera di un Legislatore durante l'esercizio delle sue funzioni. La pena per tale infrazione sarà decisa dal Legislatore sul momento. Chi è eventualmente presente durante un interrogatorio dovrà tacere e rispondere solo se interpellato dal Legislatore. Ciò per garantire al meglio il lavoro dei Legislatori.
3. Il compito di punire i criminali spetta solo ai membri della Cabala dei Legislatori ed ai Cavalieri del Sacro Ordine.
4. I luoghi di culto sono i ricettacoli delle divinità: al loro interno, i cittadini si fanno carico delle proprie azioni e parole al loro cospetto e a quello dei sacerdoti che li rappresentano.
5. Qualsiasi azione tendente ad imporre la propria volontà su quella altrui, a qualsiasi scopo e con mezzi che non siano il dialogo e la discussione, sono considerati illegali e perseguibili dalla Legge.
6. E' vietato utilizzare incantesimi offensivi con raggio d'azione elevato nelle città protette da questa legge. Questo divieto riguarda anche gli animali che proteggono l'avventuriero, nonché le creature evocate o i mostri incantati.
7. E’ assolutamente vietato evocare nelle sopraddette città mostri aggressivi e pericolosi.
8. Aiutare un criminale, dandogli equipaggiamento o aiutandolo a scappare, a uccidere guardie o altro è severamente vietato.
9. Nuocere ai membri della Cabala dei Legislatori, invadendone la dimora o attaccandoli all'interno delle Città Protette, significa condurre un attacco offensivo verso la legge.
10. Portare un avventuriero dal territorio della Federazione all'esterno di esso contro la volontà dell'avventuriero in questione è considerato reato.
11. Violare una di queste leggi significa divenire un criminale ricercato dai membri della Cabala dei Legislatori e dai Cavalieri del Sacro Ordine.
12. Insultare e/o minacciare un pubblico ufficiale, o il suo verdetto, o le istituzioni del Governo di Kyrandor costituisce un reato.
13. Attività segrete e/o diffamatorie e/o ostili nei confronti dell'ordine stabilito e difeso dai Legislatori saranno punite con la severità che ciò comporta, arrivando a rientrare nel campo dei procedimenti speciali. Se coloro riconosciuti colpevoli per i crimini di cui sopra sono disposti a collaborare con la giustizia fornendo informazioni utili allo smantellamento dei loro piani e all'immediata rinuncia ai poteri ed alle cariche avute in seno a dette organizzazioni, riceveranno uno sgravio alla pena. Gli individui riconosciuti come appartenenti ai gruppi di cui sopra, perdono ogni diritto civile e politico nelle Città Protette.
14. Tra i diritti riconosciuti dalla Federazione, vengono inclusi il diritto alla vita, alla proprietà, al commercio, allo studio, la libertà di religione e tutto ciò che consente all'individuo di essere riconosciuto in quanto tale. Nell'ambito politico, ogni cittadino ha diritto a poter proporre una nuova legge.
15. E' severamente vietato il mestiere di ricettatore e qualsiasi azioni che porti alla vendita di merci precedentemente sottratte al loro proprietario in modo coercitivo. La pena, oltre alla restituzione degli oggetti ai leggittimi proprietari, quando possibile, varia a discrezione del Legislatore ed alla collaborazione del "ricettattore".
Note particolare: Qualunque persona è responasibile dei propri poteri, per citare un esempio: La barriera dei Supremi Combattenti. Ogni potere innato o di altro genere, che comporta una possibile aggressione anche involontaria, è soggetto all'articolo 1.
firmato:
I Legislatori |
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Lethenil

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Affisso: Mer 25 Gen, 2006 Oggetto del Messaggio: |
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Si rende noto alla popolazione tutta, che a causa delle note vicissitudini che hanno visto coinvolto i Cavalieri del sacro ordine di Chastil, i seguenti articoli della legge vengono così modificati:
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1. Recar danno fisico, magico o spirituale ad un cittadino sul suolo delle Citta' Protette costituisce reato, con qualsiasi mezzo tale scopo venga ottenuto. Il giudizio spetta ai soli Legislatori che stabiliranno di volta in volta la pena piu' opportuna secondo la gravita' del delitto, la sua intenzionalita' ed il numero delle vittime.
Sono considerati quindi reati l'uccisione, la razzia di cadaveri, il furto e l'accaparraggio di armi cadute ad un avventuriero disarmato o di altro
equipaggiamento perso durante un duello in cui non si e' stati coinvolti.
Depredare un corpo di un ricercato e' considerato anch'esso illegale.
Uccidere per legittima difesa e' accettato, purche' sia dimostrata l'assenza di atti ostili precedenti all'aggressione e la preterintenzionalita' dell'assassinio.
Ognuno e' responsabile non solo delle proprie azioni, ma anche di quelle del proprio compagno di avventura.
I Legislatori costretti a punire un criminale
in una delle citta' protette saranno esenti da questo decreto.
3. Il compito di punire i criminali spetta solo ai membri della Cabala dei Legislatori.
11. Violare una di queste leggi significa divenire un criminale ricercato dai membri della Cabala dei Legislatori.
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Lethenil, Erevhel I-theanlyned Eldarhed
~~~ LEGISLATORE DELLA FEDERAZIONE ~~~ _________________ <<Ecco la io vedo mio padre
Ecco la io vedo mia madre e le mie sorelle i miei fratelli
Ecco la io vedo tutti i miei parenti defunti dal principio alla fine.
Ecco ora chiamano me, mi invitano a prendere posto in mezzo a loro, nella sala del Valhalla, dove l'impavido puo' vivere per sempre>>
- Il XIII guerriero - |
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Lethenil

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Affisso: Mer 25 Gen, 2006 Oggetto del Messaggio: |
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| Citazione: |
1. Recar danno fisico, magico o spirituale ad un cittadino sul suolo delle Citta' Protette costituisce reato, con qualsiasi mezzo tale scopo venga ottenuto. Il giudizio spetta ai soli Legislatori che stabiliranno di volta in volta la pena piu' opportuna secondo la gravita' del delitto, la sua intenzionalita' ed il numero delle vittime.
Sono considerati quindi reati l'uccisione, la razzia di cadaveri, il furto e l'accaparraggio di armi cadute ad un avventuriero disarmato o di altro
equipaggiamento perso durante un duello in cui non si e' stati coinvolti.
Depredare un corpo di un ricercato e' considerato anch'esso illegale.
Uccidere per legittima difesa e' accettato, purche' sia dimostrata l'assenza di atti ostili precedenti all'aggressione e la preterintenzionalita' dell'assassinio.
Ognuno e' responsabile non solo delle proprie azioni, ma anche di quelle del proprio compagno di avventura.
I Legislatori costretti a punire un criminale
in una delle citta' protette saranno esenti da questo decreto.
2. E' fatto divieto ad alcuna persona non appartenente all'Ordine dei Legislatori di interferire in alcun modo nell'opera di un Legislatore durante l'esercizio delle sue funzioni. La pena per tale infrazione sarà decisa dal Legislatore sul momento. Chi fosse eventualmente presente durante un interrogatorio dovrà tacere e rispondere solo se interpellato dal Legislatore. Ciò per garantire al meglio il lavoro dei Legislatori.
3. Il compito di punire i criminali spetta solo ai membri della Cabala dei Legislatori.
4. I luoghi di culto sono i ricettacoli delle divinità: al loro interno, i cittadini si fanno carico delle proprie azioni e parole al loro cospetto e a quello dei sacerdoti che li rappresentano.
5. Qualsiasi azione tendente ad imporre la propria volontà su quella altrui, a qualsiasi scopo e con mezzi che non siano il dialogo e la discussione, sono considerati illegali e perseguibili dalla Legge.
6. E' vietato utilizzare incantesimi offensivi con raggio d'azione elevato nelle città protette da questa legge. Questo divieto riguarda anche gli animali che proteggono l'avventuriero, nonchè le creature evocate o i mostri incantati.
7. E' assolutamente vietato evocare nelle sopraddette città mostri aggressivi e pericolosi.
8. Aiutare un criminale, dandogli equipaggiamento o aiutandolo a scappare, a uccidere guardie o altro è severamente vietato.
9. Nuocere ai membri della Cabala dei Legislatori, invadendone la dimora o attaccandoli all'interno delle Città Protette, significa condurre un attacco offensivo verso la legge.
10. Portare un avventuriero dal territorio della Federazione all'esterno di esso contro la volontà dell'avventuriero in questione è considerato reato.
11. Violare una di queste leggi significa divenire un criminale ricercato dai membri della Cabala dei Legislatori.
12. Insultare e/o minacciare un pubblico ufficiale, o il suo verdetto, o le istituzioni del Governo di Kyrandor costituisce un reato.
13. Attività segrete e/o diffamatorie e/o ostili nei confronti dell'ordine stabilito e difeso dai Legislatori saranno punite con la severità che ciò comporta, arrivando a rientrare nel campo dei procedimenti speciali. Se coloro riconosciuti colpevoli per i crimini di cui sopra sono disposti a collaborare con la giustizia fornendo informazioni utili allo smantellamento dei loro piani e all'immediata rinuncia ai poteri ed alle cariche avute in seno a dette organizzazioni, riceveranno uno sgravio alla pena. Gli individui riconosciuti come appartenenti ai gruppi di cui sopra, perdono ogni diritto civile e politico nelle Città Protette.
14. Tra i diritti riconosciuti dalla Federazione, vengono inclusi il diritto alla vita, alla proprietà, al commercio, allo studio, la libertà di religione e tutto ciò che consente all'individuo di essere riconosciuto in quanto tale. Nell'ambito politico, ogni cittadino ha diritto a poter proporre una nuova legge.
15. E' severamente vietato il mestiere di ricettatore e qualsiasi azioni che porti alla vendita di merci precedentemente sottratte al loro proprietario in modo coercitivo. La pena, oltre alla restituzione degli oggetti ai leggittimi proprietari, quando possibile, varia a discrezione del Legislatore ed alla collaborazione del "ricettattore".
16. E' ASSOLUTAMENTE vietato girare nei territori della Federazione in modo tale da celare la propria identità, a meno che questo non comporti imbarazzo per la persona stessa ed il suo ego. Ogni caso particolare non rientrante in questa legge deve essere testimoniato ed accettato dalla cabala dei Legislatori.
Ogni Legislatore è autorizzato a chiedere di svelare la propria identità, in qualsiasi forma, a chiunque richiesto che si trovi all'interno della Federazione. La punizione per la mancata collaborazione sarà punita di volta in volta a discrezione del Legislatore.
17. E' di fatto vietato a chiunque non appartenesse alla cabala dei Legislatori, al corpo delle guardie cittadine delle quattro città della Federazione, ai funzionari della stessa ed infine ai Cacciatori di Taglie con regolare Licenza di Taglia brandire o semplicemente impugnare qualsiasi oggetto che possa essere riconosciuto come arma all'interno della Federazione.
Fanno eccezione coloro che pur non appertendo alle categorie sopracitate, compiano un mestiere che li obblighi all'uso di armi. In questi casi è comunque la cabala dei Legislatori a dover decidere se permettere o meno tale eccezione.
La valutazione della pericolosità dell'oggetto è rilasciata alla cabala dei Legislatori, così come la pena decretata per tale infrazione.
Fanno eccezione coloro che per ragioni riconosciute valide, riceveranno un permesso speciale in forma scritta dalla cabala dei Legislatori e solamente per un oggetto alla volta specificato nell'autorizzazione stessa.
Note particolare: Qualunque persona è responasibile dei propri poteri, per citare un esempio: La barriera dei Supremi Combattenti. Ogni potere innato o di altro genere, che comporta una possibile aggressione anche involontaria, è soggetto all'articolo 1.
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Lethenil, Erevhel I-theanlyned Eldarhed
~~~ LEGISLATORE DELLA FEDERAZIONE ~~~ _________________ <<Ecco la io vedo mio padre
Ecco la io vedo mia madre e le mie sorelle i miei fratelli
Ecco la io vedo tutti i miei parenti defunti dal principio alla fine.
Ecco ora chiamano me, mi invitano a prendere posto in mezzo a loro, nella sala del Valhalla, dove l'impavido puo' vivere per sempre>>
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