. Le leggi della Federazione delle Citta' Protette sono promulgate dalla Cabala dei Legislatori. La loro validita' e' estesa alle citta' di Kyrandor, Thalos, Ofcol e nella Valle dei Titani. Le Leggi servono a regolare la vita e i comportamenti nelle citta' della Federazione. {RATTENZIONE{x: Le leggi hanno valore {resclusivamente{x di gioco di ruolo, fanno parte integrante del gioco stesso, e sono completamente indipendenti dal Regolamento del MUD e da qualsiasi tipo di penalita' comminata dai gestori del gioco. 1. Recar danno fisico, magico o spirituale ad un cittadino sul suolo delle Citta' Protette costituisce reato, con qualsiasi mezzo tale scopo venga ottenuto. Il giudizio spetta ai soli Legislatori che stabiliranno di volta in volta la pena piu' opportuna secondo la gravita' del delitto, la sua intenzionalita' ed il numero delle vittime. Sono considerati quindi reati l'uccisione, la razzia di cadaveri, il furto e l'accaparraggio di armi cadute ad un avventuriero disarmato o di altro equipaggiamento perso durante un duello in cui non si e' stati coinvolti. Depredare un corpo di un ricercato e' considerato anch'esso illegale. Uccidere per legittima difesa e' accettato, purche' sia dimostrata l'assenza di atti ostili precedenti all'aggressione e la preterintenzionalita' dell'assassinio. Ognuno e' responsabile non solo delle proprie azioni, ma anche di quelle del proprio compagno di avventura. I Cavalieri del Sacro Ordine o i Legislatori costretti a punire un criminale in una delle citta' protette saranno esenti da questo decreto. 2. E' fatto divieto ad alcuna persona non appartenente all'Ordine dei Legislatori di interferire in alcun modo nell'opera di un Legislatore durante l'esercizio delle sue funzioni. La pena per tale infrazione sara' decisa dal Legislatore sul momento. Chi e' eventualmente presente durante un interrogatorio dovra' tacere e rispondere solo se interpellato dal Legislatore. Cio' per garantire al meglio il lavoro dei Legislatori. 3. Il compito di punire i criminali spetta solo ai membri della Cabala dei Legislatori ed ai Cavalieri del Sacro Ordine. 4. I luoghi di culto sono i ricettacoli delle divinita': al loro interno, i cittadini si fanno carico delle proprie azioni e parole al loro cospetto e a quello dei sacerdoti che li rappresentano. 5. Qualsiasi azione tendente ad imporre la propria volonta' su quella altrui, a qualsiasi scopo e con mezzi che non siano il dialogo e la discussione, sono considerati illegali e perseguibili dalla Legge. 6. E' vietato utilizzare incantesimi offensivi con raggio d'azione elevato nelle citta' protette da questa legge. Questo divieto riguarda anche gli animali che proteggono l'avventuriero, nonche' le creature evocate o i mostri incantati. 7. E' ASSOLUTAMENTE vietato evocare nelle sopraddette citta' mostri aggressivi e pericolosi. 8. Aiutare un criminale, dandogli equipaggiamento o aiutandolo a scappare, a uccidere guardie o altro e' SEVERAMENTE vietato. 9. Nuocere ai membri della Cabala dei Legislatori, invadendone la dimora o attaccandoli all'interno delle Citta' Protette, significa condurre un attacco offensivo verso la legge. 10. Portare un avventuriero dal territtorio della Federazione all'esterno di esso contro la volonta' dell'avventuriero in questione e' considerato REATO. 11. Violare una di queste leggi significa divenire un criminale ricercato dai membri della Cabala dei Legislatori e dai Cavalieri del Sacro Ordine. 12. Insultare e/o minacciare un pubblico ufficiale, o i suo verdetto, o le istituzioni del Governo di Kyrandor costituisce un reato. 13. Attivita' segrete e/o diffamatorie e/o ostili nei confronti dell'ordine stabilito e difeso dai Legislatori saranno punite con la severita' che cio' comporta, arrivando a rientrare nel campo dei procendimenti speciali. Se coloro riconosciuti colpevoli per i crimini di cui sopra sono disposti a collaborare con la giustizia fornendo informazioni utili allo smantel- lamento dei loro piani e all'immediata rinuncia ai poteri ed alle cariche avute in seno a dette organizzazioni, riceveranno uno sgravio alla pena. Gli individui riconosciuti come apparteneti ai gruppi di cui sopra, perdono ogni diritto civile e politico nelle Citta' Protette. 14. Tra i diritti riconosciuti dalla Federazione, vengono inclusi il diritto alla vita, alla proprieta', al commercio, allo studio, la liberta' di religione e tutto cio' che consente all'individuo di essere riconosciuto in quanto tale. Nell'ambito politico, ogni cittadino ha diritto a poter proporre una nuova legge. 15. E' severamente vietato il mestiere di ricettatore e qualsiasi azione che porti alla vendita di merci precedentemente sottratte al loro proprietario in modo coercitivo. La pena, oltre alla restituzione degli oggetti ai legittimi proprietari, quando possibile, varia a discrezione del Legisla- tore ed alla collaborazione del "ricettattore". Il rispetto di queste leggi e' garantito dai membri della Cabala dei Legislatori.